Statuto BeeClimber

Denominazione sociale

Art. 1 È costituita l’Associazione culturale denominata “BeeClimber”, ovvero in sigla “BC”, ai sensi del D.lgs. 460/97 e nel rispetto degli articoli 36 e ss. del Codice Civile. L’Associazione è senza fini di lucro, pertanto opera il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sede sociale

Art. 2 L’Associazione ha sede legale in via Domenico Bevilacqua 26, 67069 Tagliacozzo (AQ).

Durata

Art. 3 L’Associazione ha durata a tempo indeterminato

Scopo – Oggetto

Art. 4 L’associazione – nello spirito della Costituzione italiana – è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, per cui ogni associato è libero di dare il proprio contributo secondo la sua disponibilità e secondo le sue competenze. L’Associazione svolge, senza scopo di lucro, la sua attività principale nell’ambito della valorizzazione e diffusione dell’arrampicata sportiva, del bouldering e dell’alpinismo e di tutte le attività ad esse correlate.

Per il raggiungimento delle finalità definite nel capoverso precedente, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

  • Progettazione e sviluppo di esperienze digitali, come per esempio siti web, community virtuali, blog, ecc. aventi come oggetto principale, ma non esclusivo, gli sport di cui al precedente comma;
  • Valorizzazione di atleti praticanti le discipline dell’arrampicata e dell’alpinismo.
  • Sponsorizzazione, anche in denaro, di eventi, atleti, manifestazioni legate alla pratica dell’arrampicata e dell’alpinismo.
  • Organizzazione e promozione di eventi ludico e sportivi, in ambiente indoor e outdoor, anche in cooperazione con altri enti, pubblici o privati.
  • Produzione di materiale video-fotografico.
  • Produzione e vendita, per autofinanziamento, di gadget e capi d’abbigliamento per la pratica dell’arrampicata sportiva e dell’alpinismo.
  • Allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari in occasione di manifestazioni sportive e ricreative.
  • Promuovere le attività legate all’indotto di settore, qualora esse abbiano un approccio ecosostenibile e rivolto alla preservazione del patrimonio ambientale.
  • Chiodatura e pulizia di falesie o aree boulder, al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le sue potenzialità, sempre nel rispetto dell’ambiente naturale.
  • Organizzazione di spedizioni alpinistiche in tutti i luoghi della Terra.

Socio

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società o altre associazioni che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.

I soci sono tutti uguali e hanno eguali diritti, tuttavia, per fini meramente formali, si distinguono in:

  • Soci Fondatori: le persone che partecipano all’atto costitutivo e compongono il primo nucleo di soci ordinari;
  • Soci Ordinari: le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell’Associazione;
  • Soci Onorari: le persone che, per particolari meriti legati alla pratica dell’alpinismo e dell’arrampicata, sono invitate a far parte dell’Associazione, su proposta e delibera del Consiglio Direttivo e che sono esonerate dal versamento di quote annuali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Ammissione del socio

Art. 6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e tutte le delibere dell’Assemblea o degli altri organi dell’Associazione. È compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. L’eventuale non accettazione deve essere motivata per iscritto e sottoposta al Consiglio Direttivo, che voterà con le relative maggioranze.

Espulsione del socio

Art. 7 I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. mancato ottemperamento alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, con dichiarazione resa per iscritto. I soci espulsi potranno fare ricorso contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Doveri dei soci

Art. 8 I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi dell’Associazione. Sono, altresì, tenuti, quando chiamati per un lavoro o un compito da fare per conto dell’Associazione, a svolgere secondo la propria massima professionalità e competenza.

Diritti dei soci

Art. 9 I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. Ai soci spettano, di diritto, i rimborsi delle spese sostenute e connesse con l’attività istituzionale.

Quota di iscrizione, quota annuale e quote straordinarie

Art. 10 La quota di iscrizione è stabilita in € 100 e vale per il primo anno di quota. Tale cifra potrà essere legittimamente modificata solo dall’Assemblea dei soci. La quota annuale è pari ad € 50 e dovrà essere pagata dal secondo anno in poi ed entro il quindicesimo giorno successivo allo spirare dell’anno associativo del singolo socio. L’importo della quota potrà essere legittimamente modificato solo dall’Assemblea dei soci.

Su proposta del Consiglio Direttivo e su deliberazione dell’Assemblea dei soci, potranno essere chieste una o più quote straordinarie per far fronte ai bisogni dell’Associazione medesima.

Tutte le quote, una volta versate, non sono rimborsabili. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Patrimonio sociale

Art. 11 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;  
  2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Risorse economiche e forza lavoro

Art. 12 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  • Quote associative annuali;
  • Quote di iscrizione;
  • Contributi o donazioni degli stessi soci o di soggetti terzi;
  • Incassi derivanti da attività istituzionali di cui all’art. 4.
  • Raccolta pubblicitaria on line

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’organizzazione.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Cionondimeno, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Esercizio sociale

Art. 13 L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Organi dell’Associazione

Art. 14 Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.

Assemblee

Art. 15 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. Hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Quest’ultima dovrà essere indetta ed avvenire almeno 24 ore dopo all’assemblea di prima convocazione. L’avviso dovrà essere recapitato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista della riunione.

Le assemblee sono convocate dal Presidente, qualora questi lo ritenga opportuno. Possono essere convocate, altresì, quando 1/3 del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne facciano richiesta.

Le assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa, che potrà essere anche il Presidente dell’Associazione medesima, il quale nomina un socio verbalizzante.

Assemblea ordinaria

Art. 16 Compito dell’Assemblea ordinaria è:

  • Approvare il bilancio consuntivo;
  • Procedere alla nomina delle cariche sociali;
  • Deliberare su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e deliberare circa le linee guida dell’Associazione che saranno rese esecutive dal Consiglio Direttivo;
  • Approvare gli eventuali regolamenti.

Obbligatoriamente essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

In prima convocazione, l’Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni socio ha diritto a un singolo voto. Sono ammesse deleghe, in forma scritta, per un massimo di tre.

Le delibere sono valide quando prese a maggioranza dei presenti.

Assemblea straordinaria

Art. 17 L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

In prima convocazione, l’Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ogni socio ha diritto a un singolo voto. Sono ammesse deleghe, in forma scritta, per un massimo di tre.

Le delibere sono valide quando prese a maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi per l’attività svolta, ma hanno diritto ai rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento della loro carica.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o da almeno la metà più uno dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta in forma scritta, anche via mail, almeno 5 giorni prima l’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione dell’Associazione, nel rispetto dello Statuto e di quando stabilito dalle linee guida dell’Assemblea.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo e non definitivo:

  • L’esecuzione delle delibere assembleari;
  • La redazione del bilancio consuntivo e l’eventuale predisposizione di bilanci preventivi;
  • La stipula di contratti inerenti all’attività istituzionale, quando non diversamente stabilito;
  • La nomina dei responsabili di area, all’interno del Consiglio medesimo e i limiti delle loro deleghe.

Se per dimissioni o altre cause, il numero di Consiglieri diviene inferiore a tre, è indetta, di diritto, entro un mese dalla defezione, l’Assemblea dei Soci per nominare uno o più Consiglieri sostituti.

Il singolo consigliere può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, secondo le normali maggioranze.

Presidente

Art. 19 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, il Vice Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni per la nomina di un nuovo Presidente.

Libri sociali, pubblicità e trasparenza

Art. 20 I libri sociali sono:

  • Libro verbali assemblea;
  • Libro verbali consiglio direttivo;
  • Libro soci.

La loro consultazione, all’interno degli associati, è libera. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, potrà nominare un segretario che ne curi la loro regolare tenuta. In caso non venga nominato un segretario, la responsabilità spetta al Presidente.

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Art. 21 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati presenti. L’eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di chiusura

Art. 22 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, le leggi speciali e quanto dispone la giurisprudenza.